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SULMONA, MAZZATA DI NATALE per la Coop Servizi Turistici,  CONDANNATA DAL GIUDICE DEL LAVORO SULMONA, MAZZATA DI NATALE per la Coop Servizi Turistici,  CONDANNATA DAL GIUDICE DEL LAVORO
Coop Servizi Turistici Sulmona: il successo sulla pelle di due lavoratrici ingiustamente licenziate. E il giudice castiga la cooperativa. Reintegro immediato SULMONA, MAZZATA DI NATALE per la Coop Servizi Turistici,  CONDANNATA DAL GIUDICE DEL LAVORO

SULMONA – Non ha nemmeno fatto in tempo a festeggiare la ricezione nel novembre scorso del Premio Touring Club 2019 all’Ufficio Turistico di Sulmona per il “servizio di accoglienza e informazione turistica, distintosi tra quelli della rete regionale”, che la Cooperativa Servizi Turistici che oltre a quel servizio gestisce anche quelli museali e culturali cittadini, si è vista piombare addosso la sentenza del Tribunale del Lavoro che condanna la Servizi Turistici al reintegro delle due dipendenti che non aveva voluto riassorbire nel maggio 2018, nel passaggio del servizio dalla uscente Cooperativa Zoe appunto alla Turistici.

La Servizi Turistici Condannata dal Giudice del Lavoro

Una vetrina a doppia faccia quella della Cooperativa Servizi turistici che, pur essendo una coop sociale, ha badato più all’apparire che alla sostanza. Un brindisi sulla pelle di due lavoratrici ingiustificatamente licenziate.

In un comunicato il segretario provinciale della FP CGIL, Anthony Pasqualone, rende noto infatti che:

“La battaglia portata avanti dalla FP CGIL della Provincia dell’Aquila e dall’avvocata Francesca Ramicone per due lavoratrici storicamente addette alla gestione dei Servizi museali ed altri servizi culturali -che il Comune di Sulmona ha affidato alla Cooperativa Sociale Servizi Turistici di Sulmona –vede oggi riconosciuto, da parte del Giudice del Lavoro, il diritto al reintegro al lavoro oltre che il risarcimento dei danni subiti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Cooperativa Sociale ZOE (il precedente gestore del servizio di che trattasi) risalente a maggio 2018, a tutt’oggi.

“Ricordiamo infatti, prosegue la nota, che la Cooperativa Sociale Servizi Turistici, in dispregio delle vigenti disposizioni contrattuali, aveva deciso in maniera unilaterale di riassorbire solo 2 dei 4 lavoratori precedentemente addetti al servizio di che trattasi, facendo così perdere il posto di lavoro a due lavoratrici. E ciò nonostante “l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, durante un incontro tenutosi in data 04.05.2018, aveva invitato la cooperativa stessa, a considerare l’obbligatorietà della clausola sociale finalizzata a salvaguardare i livelli occupazionali già impiegati nell’appalto atteso che, da parte del Comune di Sulmona erano pervenute precisazioni in merito alle immutate condizioni dell’Appalto.” Infatti, precisa la CGIL, già all’epoca ritenemmo che la clausola di cui all’art. 37 del CCNL -applicabile alle Cooperative Sociali e relativa alla conservazione del posto di lavoro in casi di cambi di gestione -non poteva essere ritenuta solo di indirizzo di carattere politico o una clausola programmatica, ma costituiva un vero e proprio obbligo volto a perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale”.

Nella giustificata soddisfazione da parte della CGIL per aver condotto in porto una importante battaglia, va sottolineato oltre al valore sociale conferito da questa sentenza anche quello politico: in attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato alla sentenza “riteniamo ragionevolmente di poter affermare che le nostre convinzioni sono state recepite dal Giudice del Lavoro che, con la odierna sentenza, restituisce alle lavoratrici il diritto al lavoro ed il risarcimento del danno per essere state per oltre un anno e mezzo senza lavoro. Altrettanto importante è il valore ‘politico’ che assume l’odierno giudizio in quanto, se fosse stato tollerato l’atteggiamento assunto dalla predetta Cooperativa, ci saremmo trovati di fronte a scenari preoccupanti con un aumento della precarietà del lavoro ed una diminuzione della dignità dei lavoratori avallando un sistema del mercato del lavoro sempre più allo sbando e sempre più fuori controllo. E’ invece stato fissato un importante tassello che tutela i diritti di tutti i lavoratori nel caotico “mondo degli appalti” grazie all’ottimo lavoro svolto dall’avvocata Francesca Ramicone per conto della FP CGIL della Provincia dell’Aquila”.

E se la sentenza rende giustizia alle richieste delle lavoratrici e al lavoro del sindacato che le ha supportate con assidua competenza, resta da capire come l’Ente affidatore del servizio, e cioè il Comune, (con la sua filiera di funzionari, estensori dell’affidamento, gestori del bando, controllori, segretario comunale e su su, fino alla Giunta ed al Sindaco) abbia potuto trascurare (con addebito di corresponsabilità) l’assoluta inottemperanza a un punto saliente del dettato del Capitolato d’appalto, in virtù del quale la Cooperativa sociale Servizi Turistici vincitrice del medesimo, avrebbe dovuto svolgere i servizi. Restano insomma da comprendere le dinamiche di sorveglianza sul rispetto del contratto tra le parti con il quale l’ente affida i propri servizi, pagandoli alle cooperative che li gestiscono, omettendo di sospendere l’affidamento ove tutte le clausole contrattuali non siano rispettate.

LA MACCHIA INDELEBILE – La domanda delle domande, infine: SE una cooperativa che è andata in dispregio di ciò che costituisce la ragion d’essere della medesima, e cioè il suo essere “socialePOSSA da ora in poi continuare a svolgere servizi per i quali ha potuto partecipare ai bandi dedicati a tale tipologia di cooperative di servizi, o, addirittura, essere riammessa magari a partecipare ai bandi europei, molto attenti al rispetto delle formali procedure di affido.

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