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Il monopattino elettrico normato dal Codice della Strada, sarà equiparato alle biciclette Il monopattino elettrico normato dal Codice della Strada, sarà equiparato alle biciclette
In altri Paesi d’Europa l’utilizzo del monopattino elettrico è prassi già da tempo. Il monopattino elettrico normato dal Codice della Strada, sarà equiparato alle biciclette

Una bella notizia arriva per tutti i proprietari di monopattino elettrico. Con l’inizio del 2020 infatti essi sono stati riconosciuti dal Codice della Strada ed equiparati in tutto e per tutto alle più diffuse biciclette, liberalizzando di fatto il loro utilizzo su tutto il territorio nazionale. Non saranno più osteggiati con norme discutibili e diverse da città in città ma verranno equiparati alle biciclette.


In altri Paesi d’Europa l’utilizzo del monopattino elettrico è prassi già da tempo, in Italia ne circolavano già 100 mila in una situazione di semi-illegalità, in quanto un decreto Toninelli dello scorso 27 luglio stabiliva che fossero i singoli Comuni a regolarizzare la micromobilità in attesa di una legge; e la legge finalmente è arrivata. Un passo importante, definito con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che finalmente fa chiarezza su come utilizzare questo tipo di mezzo a due ruote sulle nostre strade. L’approvazione riguarda esclusivamente i monopattini elettrici, sono quindi esclusi altri tipi di modelli riconducibili al segmento della micromobilità elettrica come ad esempio hoverboard o monoruota il cui utilizzo rimane regolamentato da specifiche disposizioni di ciascun comune.


Le regole stabilite per legge: Per guidarli non servirà patente e nemmeno assicurazione, ma servirà essere maggiorenni o possedere una patente AM. Non servirà il casco anche se ne viene specificatamente suggerito l’utilizzo, e di notte sarà obbligatorio indossare giubbotto o bretelle riflettenti. Il problema per quanto riguarda i monopattini elettrici è la pavimentazione, la legge ci dice che sarà vietato l’utilizzo in vie pavimentate in pietra di fiume, corsie preferenziali vicine ai binari del tram, parcheggi a fondo cieco e gallerie pedonali. Resta il dubbio sulla polizza assicurativa, non sul veicolo ma sulla persona: pur non essendo obbligatoria sarebbe una cautela importante, per sé stessi e per gli altri. Via libera sulle piste ciclabili e nelle zone 30 km/h, vietate le strade dove il limite si alza a 50 e, naturalmente, i marciapiedi.
Il mezzo non potrà superare i 500 watt di potenza e dovrà essere munito di un limitatore di velocità, dovrà avere il marchio CE e non si potranno superare i 20 Km/h nelle zone pedonali. Sarà necessario fornirli di segnalatore acustico e set di luci. Il parcheggio dei monopattini è limitato a quello in uso a biciclette e motorini.
Per maggiori informazioni vi rimandiamo all’art. 182 del Codice della Strada che definisce la Circolazione dei velocipedi.

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-182-circolazione-dei-velocipedi.html

M.M.