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Infezione da Covid e responsabilità penale datori di lavoro: facciamo chiarezza Infezione da Covid e responsabilità penale datori di lavoro: facciamo chiarezza
In questi giorni si sta tentando, e non con poca fatica, di ricostruire un tessuto economico sociale duramente colpito dall’emergenza covid-19. Le chiusure forzate... Infezione da Covid e responsabilità penale datori di lavoro: facciamo chiarezza

In questi giorni si sta tentando, e non con poca fatica, di ricostruire un tessuto economico sociale duramente colpito dall’emergenza covid-19. Le chiusure forzate i mancati introiti, la burocrazia che ha rallentato la gestione delle erogazioni di liquidità alle imprese e ai loro dipendenti, hanno messo a dura prova i nervi e soprattutto la pazienza delle persone che, passato il timore per la propria vita è quella dei propri cari, fa i conti con i danni subiti proprio come accade dopo una calamità naturale. Oggi proveremo a chiarire uno dei tanti aspetti che stanno creando un’eccessiva ma non del tutto immotivata ansia da ripartenza. Pochi giorni fa, una circolare dell’inail, ha gettato nel panico e nello sconforto alcuni piccoli commercianti. La notizia che l’istituto assicurativo per gli infortuni sul lavoro abbia riconosciuto il covid 19 come malattia o infortunio professionale, ha aperto a molte polemiche, tantoché alcuni piccoli commercianti starebbero pensando di posticipare le riaperture, e in alcuni casi lasciare la loro serranda abbassata per sempre. Non solo dunque le restrizioni per contenere il contagio ( distanze tra i tavoli, mascherine gel, divisori e divieti di assembramento) che incideranno e di molto su i propri ricavi, ma anche la costante paura che il proprio dipendente possa contrarre il virus, magari in un contesto non lavorativo, e che possa automaticamente trascinare il datore di lavoro in una infinita e bellicosa causa giudiziaria, dovendone rispondere in sede civile ma soprattutto penale. Quanto di più sbagliato.

Nell’ articolo 267 contenuto nel d.lgs 81/2008 del testo unico per la sicurezza, viene indicato il fattore di rischio biologico o anche biorischio, e si riferisce a sostanze di origine biologica potenzialmente dannose per la salute di un qualsiasi essere vivente. Sono compresi tra i fattori di rischio microrganismivirus tossine, a loro volta catalogate in 4 livelli.

LIVELLI DI BIORISCHIO

Possiamo notare che, Il covid- 19 rientra dunque tra i fattori di rischio in quanto virus, e per l’appunto, inserito nel testo unico per la sicurezza (revisionato il 24/4/2020 ) e alla quale, ogni datore di lavoro deve attenersi per garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, intervenendo tempestivamente ogni qualvolta possano presentarsi fattori che richiedano azioni correttive. Le misure di protezione che ogni datore di lavoro era comunque tenuto a garantire anche prima della pandemia consistono nella formazione del proprio personale e la fornitura di adeguati dispositivi di sicurezza. Nulla di nuovo quindi, e a conti fatti, chi é in regola non avrebbe nulla da temere. A questo proposito l’inail e il Senatore Iunio Valerio Romano ( componente della commissione lavoro a palazzo Madama ) si sono espressi per far maggiore chiarezza, e per sottolineare che non vi é nessuna correlazione tra indennizzo e responsabilità penale in caso d’infezione da covid-19 del proprio dipendente.

“Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto Il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.” Recita la nota Inail.

Dunque, in questi casi va dimostrato il nesso di casualità, ovvero, la connessione tra l’insorgenza dell’infezione ( da covid-19 come da qualunque altra infezione da agenti biologici compresa nei livelli di biorischio) durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e la mancata adozione di misure di sicurezza, prima che un un datore di lavoro possa ingiustamente incorrere in responsabilità penali.

Cassia